LE MATERIE PRIME
La
denominazione "birra" è riservata al prodotto ottenuto dalla
fermentazione alcolica con ceppi di saccharomyces carlsbergensis o di
saccharomyces cerevisiae di un mosto preparato con malto, anche
torrefatto, di orzo o di frumento o di loro miscele ed acqua, amaricato
con luppolo o suoi derivati o con entrambi.
2. La fermentazione alcolica del mosto può essere integrata con una fermentazione lattica.
3. Nella
produzione della birra è consentito l'impiego di estratti di malto
torrefatto e degli additivi alimentari consentiti dal decreto del
Ministro della sanità 27 febbraio 1996, n. 209.
4. Il
malto di orzo o di frumento può essere sostituito con altri cereali,
anche rotti o macinati o sotto forma di fiocchi, nonché con materie
prime amidacee e zuccherine nella misura massima del 40% calcolato
sull'estratto secco del mosto.